Diritto penale del lavoro

Cantiere fermo: restano gli obblighi del coordinatore della sicurezza

Pubblicato il 12/10/2026 · Notizia del 31/07/2026

La sospensione dei lavori non disattiva il piano di sicurezza e coordinamento.

La Terza sezione penale ha chiarito che la vigilanza del coordinatore per l’esecuzione non si esaurisce nelle fasi in cui si svolgono materialmente le lavorazioni. La sentenza 28466, depositata il 31 luglio 2026, riguarda gli obblighi di prevenzione anche nella dimensione statica del cantiere.

Il piano di sicurezza e coordinamento resta operativo durante l’interruzione dei lavori. Deve inoltre essere aggiornato tenendo conto dei rischi specifici della sospensione. La pronuncia esclude pertanto che l’inattività del cantiere, considerata da sola, faccia venir meno i compiti di vigilanza individuati dalla Corte.

Fonte: Corte di cassazione

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